“Manovra Monti 2012″: tutte le novità – parte II°
Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dalla Manovra Monti (parte II°):
- ACE (Aiuto alla Crescita Economica): introduzione nel sistema fiscale italiano di una nuova agevolazione finalizzata alla capitalizzazione delle imprese. Sostanzialmente, consiste nella deduzione dal reddito d’impresa del rendimento figurativo del capitale proprio.
- Deducibilità IRAP sul costo del lavoro: a partire dal periodo d’imposta 2012, integrale deduzione ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP versata limitatamente all’imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato.
- Affrancamento delle partecipazioni: proroga al 2015. Il pagamento dell’imposta sostitutiva è previsto in 3 rate di pari importo.
- Sanzioni penali per coloro i quali esibiscano o trasmettano al Fisco, ove richiesto, atti o documenti falsi.
-Slittamento, di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013), del termine entro il quale potranno essere effettuati i controlli nei confronti di coloro i quali non hanno pagato le rate dei condoni regolati dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289/2002.
-L’agevolazione Irpef al 36%, per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, entra a regime. Per il bonus al 55% per le spese sostenute per interventi di risparmio energetico, è prevista la proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2012. Dal 2013 il bonus passa dal 55% al 36%.
- Introduzione anticipata dell’IMU (nuova tassazione sugli immobili) già dal periodo di imposta 2012.
- Introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e servizi, detto RES.
- Aumento accise sui carburanti.
- Tassazione dei beni di lusso, come auto di grossa cilindrata, barche e aeromobili privati.
- Obbligo di indicazione del canone RAI in dichiarazione dei redditi.
- Liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e liberalizzazioni nel settore farmaceutico.
- Riforma del settore delle professioni.
- Debiti con il Fisco: in caso di peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente, “la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza”.
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